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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  10-12-2000

Art. 81

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)
1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.
Note all'art. 81:
La legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1998, n. 228.
La legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.