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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999

Art. 14

Residui di gestione
1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate già scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate già affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.