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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 233

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-2001 al: 7-12-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri;
Considerato, altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;
Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;
f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di organizzazione e riordino degli uffici dei Ministeri.
- L'art. 11, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997 prevede il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione.
- Si trascrive il testo delle lettere n), o), q) del comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 59 del 1997:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-m) (omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di linee e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;".
- Il comma 2 dell'art. 13 della stessa legge n. 59 prevede:
"2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della stessa legge n. 59 del 1997:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, prevede in particolare agli articoli 14 e 19:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
- L'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante ulteriori disposizioni di semplificazione dell'attività amministrativa e snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, prevede ai commi 14 e 27 le disposizioni che si trascrivono:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
(Omissis).
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
- L'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede ai commi 13 e 23 le disposizioni che si trascrivono:
"13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'art. 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante.
(Omissis).
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concerne l'ordinamento dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concerne il Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concerne il riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 267, concerne il Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concerne: Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, relativo alle articolazioni interne degli uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri è stato sostituito dal decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2001, entrato in vigore successivamente alla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 17 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concerne la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 relativo agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, prevede:
"1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concerne il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato trascritto nelle note alla premessa.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è stato già trascritto nelle note alla premessa.