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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001, n. 233

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/2010)
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Testo in vigore dal: 4-7-2001
al: 7-12-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare,
l'articolo 17, comma 4-bis;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed in particolare, gli
articoli  11,  comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q);
13, comma 2, e 17, comma 1;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19;
  Visto  l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Visto  l'articolo  45,  commi  13  e 23, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, recanti "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150;
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267:  "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di
livello  dirigenziale  generale,  nonche'  delle  relative  funzioni,
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri";
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli affari esteri 10 settembre
1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Considerato  che  l'articolo  7 del predetto decreto legislativo n.
300  del  1999  ha  integrato  i  principi e i criteri direttivi gia'
previsti  dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di
diretta  collaborazione  con  l'organo  di  direzione politica e che,
pertanto,  si  rende  necessario  disciplinare alla luce dei predetti
principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con
il Ministro degli affari esteri;
  Considerato,  altresi',  che il citato articolo 7, comma 2, lettera
e),   del   decreto  legislativo  n.  300  del  1999  stabilisce  che
l'organizzazione  degli  uffici preposti al controllo interno avviene
anche  attraverso  la  provvista  di  adeguati  mezzi finanziari e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
  Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
  Considerato  che  la  Corte dei conti ha omesso la registrazione di
alcune  parole  contenute  nell'analogo regolamento disciplinante gli
uffici  di  diretta  collaborazione  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette
omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001;
  Ritenuto  quindi  opportuno  di adeguarsi all'orientamento espresso
dalla Corte dei conti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di diretta
collaborazione   con   il  Ministro  degli  affari  esteri  e  con  i
Sottosegretari  di  Stato presso il Ministero degli affari esteri, di
cui  all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  ed  all'articolo  7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
    b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
    c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
    d)  decreto  legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
    e)  Sottosegretari  di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero degli affari esteri;
    f)   ruolo   unico:   il   ruolo   unico  della  dirigenza  delle
amministrazioni  statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  comma  4-bis  dell'art.  17 della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  sulla  disciplina  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  e' stato introdotto dall'art. 13
          della  legge  15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della pubblica
          amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa,
          attribuisce  al Governo il potere di emanare regolamenti di
          organizzazione e riordino degli uffici dei Ministeri.
              - L'art. 11, comma 1, lettera c), della citata legge n.
          59  del  1997  prevede  il riordino ed il potenziamento dei
          meccanismi   e   degli   strumenti  di  monitoraggio  e  di
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita' svolta dalla pubblica amministrazione.
              - Si  trascrive  il  testo delle lettere n), o), q) del
          comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 59 del 1997:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  a)  del  comma  1,  dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)-m) (omissis);
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di linee e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;".
              - Il  comma  2  dell'art.  13  della stessa legge n. 59
          prevede:
              "2.  Gli  schemi  di  regolamento di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.".
              - Si  trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          stessa legge n. 59 del 1997:
              "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c)
          del  comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche'
          ai  principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                b) prevedere  e istituire sistemi per la valutazione,
          sulla   base   di   parametri   oggettivi,   dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa   e  dei  servizi  pubblici
          favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei servizi e
          assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
          di  altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
          per  la  sua partecipazione, anche in forme associate, alla
          definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
          risultati;
                c) prevedere  che  ciascuna  amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                d) collegare  l'esito  dell'attivita'  di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                e) costituire  presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  una  banca  dati  sull'attivita'  di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                f) previsione,  per  i  casi  di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.".
              - Il   decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          recante    razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
          pubbliche  amministrazioni  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego, prevede in particolare agli
          articoli 14 e 19:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare  a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.".
              - L'art.   17  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,
          riguardante   ulteriori   disposizioni  di  semplificazione
          dell'attivita'    amministrativa    e    snellimento    dei
          procedimenti  di decisione e di controllo, prevede ai commi
          14 e 27 le disposizioni che si trascrivono:
              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.
              (Omissis).
              27.  Fatti  salvi  i  termini  piu'  brevi previsti per
          legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
          di  quarantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta;
          decorso   il   termine,  l'amministrazione  puo'  procedere
          indipendentemente  dall'acquisizione  del  parere. Qualora,
          per  esigenze  istruttorie,  non possa essere rispettato il
          termine  di cui al presente comma, tale termine puo' essere
          interrotto  per una sola volta e il parere deve essere reso
          definitivamente  entro  venti  giorni dal ricevimento degli
          elementi   istruttori   da   parte   delle  amministrazioni
          interessate".
              - L'art.  45  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione
          e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art.  11,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          prevede   ai   commi   13  e  23  le  disposizioni  che  si
          trascrivono:
              "13.  In  fase  di  prima applicazione, il personale in
          servizio  presso  i  Gabinetti dei Ministri e le Segreterie
          particolari  dei  Ministri  e  dei Sottosegretari di Stato,
          fermi  restando  i rispettivi provvedimenti di assegnazione
          ai  predetti  uffici, transita nel contingente degli uffici
          istituiti  con  il regolamento di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          modificato  dal presente decreto. Sino alla data di entrata
          in  vigore  di  tale  regolamento  si  applicano  a tutti i
          Ministri,   compresi   i  Ministri  senza  portafoglio,  le
          disposizioni  sulla  costituzione  dei  Gabinetti  e  delle
          Segreterie   particolari  di  cui  al  regio  decreto-legge
          10 luglio  1924,  n.  1100,  e successive modificazioni. Il
          personale   addetto   ai   Gabinetti   ed  alle  Segreterie
          particolari   puo'   essere   scelto   fra   estranei  alle
          amministrazioni  pubbliche  in  misura  non  superiore a un
          terzo.   Limitatamente   alla   durata   dell'incarico,  ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche chiamati alle
          cariche  di  cui  al  comma  1  dell'art.  158  della legge
          11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento
          economico     complessivo     spettante    agli    estranei
          all'amministrazione  dello  Stato  chiamati  a ricoprire le
          corrispondenti   cariche.   E'   fatto   salvo  l'eventuale
          trattamento economico piu' favorevole spettante.
              (Omissis).
              23.  In  tutti  i  casi, anche se previsti da normative
          speciali,   nei  quali  enti  pubblici  territoriali,  enti
          pubblici  non  economici o altre amministrazioni pubbliche,
          dotate  di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
          la    utilizzazione    da    parte   di   altre   pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando,  di  fuori  ruolo,  o  in altra analoga posizione,
          l'amministrazione   che   utilizza  il  personale  rimborsa
          all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere  relativo al
          trattamento   fondamentale.   La  disposizione  di  cui  al
          presente  comma  si  applica  al personale comandato, fuori
          ruolo  o  in  analoga  posizione  presso l'ARAN a decorrere
          dalla  completa  attuazione  del  sistema  di finanziamento
          previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  accertata  dall'organismo  di
          coordinamento  di  cui  all'art.  46, comma 5, del medesimo
          decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
          inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
          delle  finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando,
          di  fuori  ruolo  o in altra analoga posizione, presso enti
          pubblici  territoriali, enti pubblici non economici o altre
          amministrazioni  pubbliche dotate di autonomia finanziaria,
          rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  concerne l'ordinamento dell'amministrazione
          del Ministero degli affari esteri.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio  1999,  n. 150, concerne il Regolamento recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti.
              - Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concerne
          il riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1
          della legge 28 luglio 1999, n. 266.
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  267,
          concerne  il Regolamento recante norme per l'individuazione
          degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale, nonche'
          delle  relative funzioni, dell'amministrazione centrale del
          Ministero degli affari esteri.
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322,
          concerne:  Norme  sul  sistema statistico nazionale e sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              - Il   decreto   del   Ministro   degli  affari  esteri
          10 settembre  1999,  relativo  alle  articolazioni  interne
          degli uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri
          e'  stato  sostituito  dal  decreto  ministeriale 23 aprile
          2001,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.  131
          dell'8 giugno  2001, entrato in vigore successivamente alla
          data  di  approvazione  del medesimo da parte del Consiglio
          dei Ministri avvenuta il 17 maggio 2001.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          concerne  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - L'art.  7  del  citato decreto legislativo n. 300 del
          1999  relativo agli Uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro, prevede:
              "1.  La  costituzione  e  la disciplina degli uffici di
          diretta  collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle
          funzioni  ad  esso  attribuite  dagli  articoli  3 e 14 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni  ed integrazioni, l'assegnazione di personale
          a  tali  uffici  e  il  relativo  trattamento economico, il
          riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
          Stato,  sono  regolati  dall'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          concerne  il  riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29
          del 1993 e' stato trascritto nelle note alla premessa.
              - Il  testo  dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300
          del 1999 e' stato gia' trascritto nelle note alla premessa.