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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2002)
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Testo in vigore dal:  8-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonché le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.