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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2002)
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Testo in vigore dal: 8-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visti  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre
1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24
e 28; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ed  in  particolare
l'articolo 39; 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare  gli
articoli 17, comma 2, e 21; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1998; 
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  adunanza
generale del 3 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; 
                   Emana il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  costituzione
e tenuta del ruolo unico,  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, le modalita' per la tenuta della banca dati informatica
della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4,  nonche'  le
modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti  di  cui
all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)
che alla data di entrata in vigore  del  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e' abrogato il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.