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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 158

(Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari)


Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.
È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.