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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1993, n. 503

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1994)
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Testo in vigore dal:  8-12-1993 al: 5-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Dichiarazione dei redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico";
2) nel quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 8, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche ). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.";
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta nonché i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere e i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.";
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.
2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.";
e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.";
f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;
g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";
2) il terzo comma è abrogato;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società coop- erative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.";
4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.";
h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta). - 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a ) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.
3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.
4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.
5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro trenta giorni dalla data di cessazione.";
i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.";
l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: "tra il 1 maggio e il 10 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno";
2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.";
2) i commi quinto e sesto sono abrogati;
n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a ) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7- bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.";
o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.";
2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.";
p) all'articolo 36- bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.";
2) al secondo comma, le lettere b ), c ), d ) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);
f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;
g) controllare i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.";
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.";
q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto".
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), ultimo periodo";
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a ) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle lettere da d ) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.";
c) all'articolo 18, nel comma 1, primo periodo, le parole: "per i redditi indicati alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis)"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";
b) all'articolo 30, primo comma, e all'art. 33, primo comma, lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno".
4. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 dicembre 1993.
5. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7- bis del citato decreto n. 600 del 1973.
7. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettere a ) e c), si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettera b), si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.