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LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
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Testo in vigore dal:  31-7-1994
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Art. 16



Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente".
Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:
- "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente".
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 ))
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