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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1993, n. 503

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1994)
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Testo in vigore dal: 8-12-1993
al: 5-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in
materia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                      Dichiarazione dei redditi 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "La  dichiarazione
delle persone fisiche e' unica per i redditi propri  del  soggetto  e
per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo  4
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  deve
comprendere  anche  i  redditi  sui  quali   l'imposta   si   applica
separatamente a norma degli articoli 16, lettere da d) a n-bis), e 18
dello stesso testo unico"; 
    2) nel quarto comma e' aggiunta, in fine,  la  seguente  lettera:
"e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c),
non obbligate alla tenuta di scritture contabili  che  possiedono  un
reddito  complessivo  al  quale  corrisponde  un'imposta  lorda   non
superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  condizione
che non sia dovuta  l'imposta  locale  sui  redditi.  Tuttavia  detti
contribuenti, ai fini della  scelta  della  destinazione  dell'8  per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  dalle  leggi
che  approvano  le  intese  con  le  confessioni  religiose  di   cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,  possono  presentare
apposito modello approvato con il  decreto  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 8, ovvero  il  certificato  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'articolo 7-bis, con le modalita' previste  dall'articolo  12  ed
entro il termine stabilito per la presentazione  della  dichiarazione
dei redditi."; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:  "Art.  2  (Contenuto
della dichiarazione delle persone fisiche ). -  1.  La  dichiarazione
delle persone fisiche,  oltre  quanto  stabilito  nel  secondo  comma
dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli  elementi  necessari  per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei  redditi
e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei  controlli  e
gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione  finanziaria
e' in grado di  acquisire  direttamente,  richiesti  nel  modello  di
dichiarazione di cui al successivo articolo 8."; 
    c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il primo comma e' abrogato; 
    2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
"I  contribuenti  devono   conservare,   per   la   durata   prevista
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta  nonche'
i documenti probatori dei  versamenti  dovuti  con  riferimento  alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili.  Dai
documenti relativi alle  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa,  la  persona
da  assistere  e  i   dati   identificativi   del   percipiente.   Le
certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o  trasmessi,  su
richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro  delle
finanze di cui all'articolo  8,  primo  comma,  primo  periodo,  puo'
essere   disposta,   anche   limitatamente   a   determinati   oneri,
l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei  relativi  documenti
probatori. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare  alla
dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo."; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:  "Art.  4  (Contenuto
della  dichiarazione  dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei  soggetti  all'imposta
sul reddito delle persone  giuridiche,  oltre  quanto  stabilito  nel
secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati  e  gli  elementi
necessari per  l'individuazione  del  contribuente  e  di  almeno  un
rappresentante, per la determinazione dei  redditi  e  delle  imposte
dovute,  nonche'  per  l'effettuazione  dei  controlli  e  gli  altri
elementi, esclusi quelli  che  l'Amministrazione  finanziaria  e'  in
grado  di  acquisire   direttamente,   richiesti   nel   modello   di
dichiarazione di cui al successivo articolo 8. 
   2.  Le  societa'  o  enti  che  non  hanno  la   sede   legale   o
amministrativa nel territorio dello  Stato  devono  inoltre  indicare
l'indirizzo della stabile organizzazione nel  territorio  stesso,  in
quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in  Italia
di un rappresentante per i rapporti tributari."; 
    e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:  "Le  certificazioni
dei sostituti di imposta  e  i  documenti  probatori  dei  versamenti
dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e  degli  oneri
di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per  la
durata prevista dall'articolo 43. Le  certificazioni  e  i  documenti
devono  essere  esibiti  o  trasmessi,  su   richiesta,   all'ufficio
competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma,  primo
periodo, puo' essere  disposta,  anche  limitatamente  a  determinati
oneri, l'allegazione alla  dichiarazione  dei  redditi  dei  relativi
documenti probatori. Resta salva  la  facolta'  del  contribuente  di
allegare  alla  dichiarazione  la  documentazione  di  cui  al  primo
periodo."; 
    f) all'articolo 6, secondo  comma,  le  parole:  "e  terzo"  sono
soppresse; 
    g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli  estremi
dei relativi versamenti" sono sostituite  dalle  seguenti:  "relativi
agli emolumenti erogati nell'anno"; 
    2) il terzo comma e' abrogato; 
    3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione
delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' coop-
erative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote  non  siano
rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei  soci
con l'indicazione, per ciascuno di  essi,  del  comune  di  residenza
anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti."; 
    4) l'ottavo comma e' sostituito dal  seguente:  "Le  attestazioni
comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per
la durata  prevista  dall'articolo  43  e  devono  essere  esibite  o
trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente."; 
    h) dopo  l'articolo  7  e'  aggiunto  il  seguente:  "Art.  7-bis
(Certificazioni dei sostituti di imposta). - 1. I soggetti tenuti  ad
operare  le  ritenute  a  titolo  di  acconto  devono  rilasciare  un
certificato  attestante  l'ammontare  delle  somme   e   dei   valori
corrisposti, con l'indicazione della  relativa  causale,  l'ammontare
delle ritenute operate e  delle  detrazioni  di  imposta  effettuate.
Nelle ipotesi di cui  all'articolo  27  il  certificato  puo'  essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista  dall'articolo  7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
   2. Il certificato  attestante  la  corresponsione  di  redditi  di
lavoro dipendente e di redditi assimilati  di  cui  all'articolo  47,
comma 1, lettere a ) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica  del
percipiente  e  dell'ammontare   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali obbligatori  a  carico  del  medesimo.  Il  certificato
relativo alle indennita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico delle imposte  sui  redditi  deve  contenere
anche l'indicazione  dei  periodi  di  tempo  presi  a  base  per  la
commisurazione di esse e dell'aliquota applicata. 
   3. I certificati concernenti i redditi di cui  al  comma  2  e  le
pensioni  erogate  dallo   Stato,   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti  in
conformita' ad appositi modelli approvati con  decreti  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31
ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  in   cui   devono   essere
utilizzati. 
   4.  La  sottoscrizione  dei  certificati  rilasciati  puo'  essere
effettuata anche mediante sistemi di elaborazione  automatica  se  la
dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo
20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico. 
   5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le  somme  e  i  valori
sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di  lavoro
nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro trenta giorni
dalla data di cessazione."; 
    i) all'articolo 8, i commi primo e secondo  sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Le  dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena   di
nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con  decreto  del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro
il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il  decreto
ministeriale di approvazione dei  modelli  di  dichiarazione  di  cui
all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 
  Gli stampati  possono  essere  ritirati  gratuitamente  presso  gli
uffici comunali ovvero acquistati presso  le  rivendite  autorizzate;
tuttavia per particolari stampati  il  Ministro  delle  finanze  puo'
stabilire che la distribuzione sia fatta  direttamente  dagli  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  ovvero  mediante   spedizione   al
contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce  il  prezzo  degli
stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori."; 
    l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel primo comma, le parole: "tra il 1 maggio e il  10  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1 maggio ed il 30 giugno"; 
    2) nel quinto comma,  le  parole:  "entro  il  31  gennaio"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio"; 
    m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero,  utilizzando
il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con
certezza la data di spedizione."; 
    2) i commi quinto e sesto sono abrogati; 
    n) all'articolo 23, il settimo comma e' sostituito dal  seguente:
"Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli  emolumenti  indicati
nelle lettere a ) e b) del secondo comma si tiene conto  anche  delle
somme  corrisposte,  delle  ritenute  operate  e   delle   detrazioni
effettuate nel corso del precedente rapporto di  lavoro  intrattenuto
dal dipendente nello  stesso  periodo  di  imposta  ed  indicate  nel
certificato di cui al comma 2 dell'articolo  7-  bis  che  lo  stesso
dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro."; 
    o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nel secondo comma, dopo il secondo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte in  conformita'  ad
apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la  trasmissione  puo'  avvenire
anche tramite supporto magnetico."; 
    2) nel terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si  applica  la
disposizione dell'articolo 23, settimo comma."; 
    p) all'articolo 36- bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
    "ovvero   sulla   base   dei   dati   dichiarati   o   comunicati
    all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato
    le ritenute."; 
    2) al secondo comma, le lettere  b  ),  c  ),  d  )  ed  e)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      "b) escludere in tutto o in parte lo  scomputo  delle  ritenute
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta,
dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  o  dalle
certificazioni   richieste   ai   contribuenti   o   allegate    alle
dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore  a
quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
      c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o
non risultanti dai documenti richiesti  ai  contribuenti  o  allegati
alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma  25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
      d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore  a  quella
spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati
alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c)  ovvero
a quella spettante in base ai dati e agli  elementi  contenuti  nelle
dichiarazioni; 
      e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone
fisiche degli oneri non previsti dalla legge  o  non  risultanti  dai
documenti richiesti ai contribuenti  o  allegati  alle  dichiarazioni
ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); 
      f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo  delle  persone
fisiche degli oneri esposti in misura superiore a  quella  risultante
dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni
ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera  c)  ovvero  in  misura
eccedente i limiti fissati dalla legge; 
      g) controllare i versamenti delle somme  dovute  in  base  alle
dichiarazioni."; 
    3) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini  dei
precedenti commi il contribuente e' invitato, anche a mezzo  telefono
o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine  ai  dati  contenuti
nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento
e altri  documenti  indicati  nella  dichiarazione  ma  ad  essa  non
allegati o difformi dai dati forniti da terzi."; 
    q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in
relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva  di  cui
al secondo e terzo  comma  dell'articolo  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "in  relazione  ad  elementi   indicativi   di   capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto". 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n)  e'  aggiunta  la
seguente: "n-bis) somme conseguite a  titolo  di  rimborso  di  oneri
dedotti dal reddito complessivo o per i  quali  si  e'  fruito  della
detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione
non si applica alle spese  rimborsate  di  cui  all'articolo  13-bis,
comma 1, lettera d), ultimo periodo"; 
    b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i  redditi  indicati
alle lettere da a ) a f) del comma 1  e  per  quelli  indicati  dalle
lettere da g) a n)" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  i  redditi
indicati alle lettere da d ) a f) del comma 1 e per  quelli  indicati
alle lettere da g) a n-bis)"; nello  stesso  comma  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle  lettere  a),
b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono  a  iscrivere  a  ruolo  le
maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli  17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla  formazione  del
reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio'  risulta
piu' favorevole per il contribuente."; 
    c) all'articolo 18, nel comma 1, primo periodo, le parole: "per i
redditi indicati alla lettera b)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b)
e n-bis)"; nello stesso comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 e' stata riconosciuta  la
detrazione,  l'imposta  e'  determinata  applicando  un'aliquota  non
superiore al 27 per cento.". 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di  ciascun  anno  il
contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la  dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta  in
conformita' al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il  20  dicembre
dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato."; 
    b) all'articolo 30, primo comma,  e  all'art.  33,  primo  comma,
lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione  della
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5  marzo  di  ciascun
anno". 
  4. Per l'anno 1993, il  termine  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione  dei
modelli di dichiarazione di cui  all'articolo  78,  comma  10,  primo
periodo, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  e'  fissato  al  15
dicembre 1993. 
  5. Il certificato di cui  al  comma  3  dell'articolo  7-  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
relativo  agli  emolumenti  erogati  nell'anno   1993   puo'   essere
consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che
entro il mese di  febbraio  dello  stesso  anno  sia  consegnata  una
comunicazione anticipata contenente gli  elementi  necessari  per  la
compilazione dell'apposita dichiarazione prevista  dall'articolo  78,
comma  10,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  redatta   in
conformita' ad apposito modello approvato con il decreto indicato  al
comma 3 dell'articolo 7- bis del citato decreto n. 600 del 1973. 
  6. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n.  114,
l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267,  di
conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati. 
  7. Le disposizioni del comma  1,  lettera  p),  si  applicano  alle
liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni  presentate  a
partire dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le
disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano  a  partire  dagli
accertamenti relativi al periodo di imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma  2,
lettere a ) e c), si applicano alle somme conseguite  a  partire  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Le  disposizioni  del  comma  2,  lettera  b),  si
applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.