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LEGGE 28 luglio 1989, n. 267

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

note: Entrata in vigore della legge: 3/8/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1991)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 79, comma 2) che "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992."