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LEGGE 19 febbraio 1991, n. 50

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.

note: Entrata in vigore della legge: 21/02/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1999)
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Testo in vigore dal:  21-2-1991 al: 30-7-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
3. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 336/1964 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) è il seguente:
"Art. 6. - I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70› anno di età.
I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65› anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70› anno di età".
- Il D.L. n. 402/1982 reca: "Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5:
"Art. 5. - Il personale di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132 (trattasi dello stesso personale che sia stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore categoria, n.d.r.), che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate, resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età".