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LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1552

Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.

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Testo in vigore dal:  29-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito di limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.