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LEGGE 19 febbraio 1991, n. 50

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.

note: Entrata in vigore della legge: 21/02/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1999)
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Testo in vigore dal: 21-2-1991
al: 30-7-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I primari ospedalieri di ruolo  che  non  abbiano  raggiunto  il
numero di anni di servizio effettivo  necessario  per  conseguire  il
massimo della pensione  possono  chiedere  di  essere  trattenuti  in
servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e,  comunque,  non
oltre il settantesimo anno di eta'. 
  2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al
compimento del sessantaquattresimo anno di eta'. 
  3. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio  fino  al
settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo  6  della
legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio  1982,  n.
402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3  settembre
1982, n. 627. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 6 della legge n. 336/1964 (Norme
          sullo  stato  giuridico  del  personale   sanitario   degli
          ospedali) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  I  sovraintendenti  sanitari,  i direttori
          sanitari, i direttori di farmacia e  i  primari,  che  alla
          data  di entrata in vigore della presente legge occupino un
          posto  di  ruolo,  sono  trattenuti  in  servizio  fino  al
          compimento del 70› anno di eta'.
             I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti
          per  superamento  del  65›  anno  di  eta'  e  siano  stati
          trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962,
          n. 1552, e  successive  proroghe,  sono  ricollocati  nella
          posizione  di  ruolo  gia' da essi occupata e trattenuti in
          servizio fino al compimento del 70› anno di eta'".
             -  Il  D.L.  n.  402/1982 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di assistenza sanitaria". Si trascrive il testo del
          relativo art. 5:
             "Art. 5. - Il personale di cui all'art. 6 della legge 10
          maggio 1964, n. 336, compreso quello  di  cui  all'art.  66
          della  successiva  legge 12 febbraio 1968, n. 132 (trattasi
          dello  stesso  personale  che  sia  stato   successivamente
          trasferito  da  un  ospedale  ad  altro di pari o superiore
          categoria, n.d.r.), che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  citata  legge  10  maggio  1964, n. 336, occupava un
          posto di  ruolo  nelle  funzioni  ivi  indicate,  resta  in
          servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'".