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LEGGE 10 maggio 1964, n. 336

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-6-1964

Art. 6


I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.
I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.