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LEGGE 30 luglio 1990, n. 209

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

note: Entrata in vigore della legge: 18/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1990)
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Testo in vigore dal:  18-8-1990 al: 19-2-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.
2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.
3. I piani specifici di intervento di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalità di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società interessata.
4. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma.
5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.
6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
7. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria), all'art. 3 prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, predispone per l'approvazione da parte del CIPE un piano di settore relativo al comparto bieticolo-saccarifero in cui vengono indicate, oltre alla consistenza ed alle prospettive di sviluppo della bieticoltura, anche le prospettive di risanamento, riorganizzazione e sviluppo dell'industria saccarifera. A tale scopo viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un apposito "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero".
Si trascrive l'art. 3 del decreto-legge n. 371/1983:
"Art. 3. - (1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Minsitro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.
(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un 'Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccariferò, al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:
a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983;
b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.
Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40% i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;
c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.
(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.
(5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.
(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45% del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma. Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983.
(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato 'Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferì".
- Il D.L. n. 371/1983 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547, di cui si trascrive la parte dell'art. 1 concernente le modifiche apportate all'art. 3:
"All'art. 3:
al comma (1), dopo le parole 'e dell'artigianatò sono inserite le altre: ', sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984', e sono aggiunte in fine le parole: ', con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiornò;
al comma (3), alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo:
'Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinarià;
dopo il comma (6), è inserito il seguente:
'(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimò".
- La legge n. 700/1983, (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), nell'art. 1 - che di seguito viene riprodotto - prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, proponga per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici d'intervento per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali che operano nel comparto bieticolo-saccarifero.
"Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (2), e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici".
- Il D.L. n. 371/1983, al comma secondo dell'art. 3, che non è stato modificato dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546, istituisce il "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero".
Si riporta il testo del comma:
"(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un 'Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccariferò, al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983".
- La legge n. 700/1983, all'art. 2, prevede la costituzione della società "Risanamento agroindustriale zuccheri - RIBS S.p.a.", cui spetta di intervenire nel settore, secondo le direttive del CIPE, per promuoverne il risanamento, la riorganizzazione ed il riordinamento produttivo e commerciale a tale scopo, l'art. 2 elenca le attività specifiche in cui può concretizzarsi l'intervento della Società.
Si riproduce il testo dell'art. 2 in questione:
"Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società 'Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - S.p.a.', con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. il capitale è sottoscritto per 950 azioni al Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commericale. A tal fine:
a) promuovere la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente art. 1.
La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM".
- La legge n. 194/1984, (Interventi a sostegno dell'agricoltura), all'art. 14 prevede la costituzione di un gruppo di supporto tecnico che operi per un biennio alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con compiti di studio, indagine e consulenza nella determinazione e nell'attuazione della politica agricola nazionale.
Tale termine di due anni è stato prorogato di un triennio dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".
Infine, il comma 1 dell'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 riporta la somma di lire 5 mila miliardi da destinare al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale e di quelle previste nel precedente comma 3 dello stesso art. 4, prevedendo per il 1990 - ultimo anno considerato - uno stanziamento pari a lire 1.250 miliardi.
Si riproducono di seguito le disposizioni menzionate.
"Art. 14, legge n. 194/1984. - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimi di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione,grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984".
"Art. 10, comma 3, legge n. 752/1986. - 3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'art. 5 della legge 1' luglio 1977, n. 403, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'art. 12 della legge 1' agosto 1981, n. 423, dall'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4".
"Art. 4, comma 1, legge n. 752/1986. - 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi.
Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990".