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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  6-1-1984
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Art. 3


(1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo, dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno.
(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:
a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983. Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerali, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria.
((2))

b)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

c)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.
(5)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo.
Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983.
(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1983 n. 700 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I mutui di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle attrezzature della impresa mutuataria".