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LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

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Testo in vigore dal:  14-11-1986

Art. 10

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 46 e 47 della legge n. 153/1975, recante:
"Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura", è il seguente:
"Art. 46. - Alla erogazione della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'art. 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, ai termini dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione delle indennità.
L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.
Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.
Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente art. 37 per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.
Art. 47. - Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente art. 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'art. 40 della presente legge.
A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.
I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.
Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 403/1977, recante: "Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni", è il seguente:
"Art. 5. - È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:
a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite da produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;
c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.
Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera a) dell'art. 1 e alla lettera a) del presente art. 5.
Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.
Il fondo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.
Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 984/1977 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2), è il seguente:
"Art. 7. - Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatori singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, semprechè siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.
Le unità lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 10 giugno 1977, n. 285) in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computale ai fini della conservazione della qualifica medesima.
Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunità montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni diciotto.
Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:
a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;
b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;
d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere;
e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;
f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;
g) atti di concessione di fidejussione da parte di terzi".
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 423/1981, recante "Interventi per l'agricoltura", è il seguente:
"Art. 12. - Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera a), dell'art. 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.
Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera a) della legge 10 luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.
Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo degli articoli 6 e 14 della legge n. 194/1984, recante "Interventi a sostegno dell'agricoltura", è il seguente:
"Art. 6. - A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
"Art. 14. - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984".