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LEGGE 4 giugno 1984, n. 194

Interventi a sostegno dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1999)
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Testo in vigore dal:  21-8-1999
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Art. 14


Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione.
L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. (2) (3) (4) (6) (7)
((8))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 novembre 1986, n.752 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che il termine temporale fissato dal presente articolo "è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 luglio 1990, n.209 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che il termine temporale fissato dal presente articolo "è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 febbraio 1992, n. 140 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine fissato dal presente articolo "è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che il termine fissato dal presente articolo "è ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che il termine fissato dal presenta articolo "è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
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AGGIORNAMENTO (8)
La 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine fissato dal presente articolo "è ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole".