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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonché della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.
Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.