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LEGGE 15 aprile 1973, n. 94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-4-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 12  febbraio  1973,  n.  8,
recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni  dei  comuni
della Sicilia colpiti dal terremoto  del  gennaio  del  1968  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 2, il capoverso e' sostituito con il seguente: 
    "Per  le  valutazioni  delle  attitudini  specifiche  a  svolgere
mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti saranno  sottoposti  ad
un esame preventivo di idoneita' da parte di una commissione nominata
con  decreto  dal  Ministro  per  i  lavori   pubblici   e   composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, che la presiede, da  un  funzionario  dello  Ispettorato  sopra
detto e da  un  direttore  di  divisione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici. Le funzioni di segretario di commissione sono espletate  da
un funzionario dell'Ispettorato  anzidetto  designato  dall'ispettore
generale. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro il  31
ottobre 1973". 
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: 
  "Le  disposizioni  del  decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, della legge 5  febbraio
1970, n. 21, nonche'  del  decreto-legge  1°  giugno  1971,  n.  289,
convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, si applicano  a  tutte
le espropriazioni eseguite e da eseguirsi  dall'Ispettorato  generale
per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968". 
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 
  "Il primo comma dell'articolo  21  del  decreto-legge  27  febbraio
1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato
dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e  dall'articolo
34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,  sostituito  dall'articolo  17
del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 289, convertito nella  legge
30 luglio 1971, n. 491, e' sostituito con i seguenti: 
    "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli  e'
autorizzata la spesa di lire  348.650  milioni  che  sara'  stanziata
nello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905
milioni, lire 19.000 milioni, lire  25.000  milioni,  rispettivamente
negli anni finanziari 1968, 1969, 1970,  1971,  1972,  1973,  1974  e
1975, di lire 30.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e  di
lire 27.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980. 
    Il Ministro per i lavori  pubblici  e'  autorizzato  ad  assumere
impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori  allo
stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi,  assicurando
priorita' agli interventi destinati nell'ambito  dei  comuni  di  cui
all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21". 
  L'articolo 7 e' sostituito con il seguente: 
  "Lo stanziamento di cui all'articolo 36-ter della  legge  18  marzo
1968, n. 241, per interventi nei comuni  della  Sicilia  colpiti  dal
terremoto verificatosi nei  mesi  di  ottobre  e  novembre  1967,  e'
integrato  di  lire  3.000  milioni  da  iscriversi  nello  stato  di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in misura di lire  2.000
milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 1.000 milioni  per  l'anno
finanziario 1974". 
  All'articolo 8, al primo comma, le parole: "per l'anno  finanziario
1973", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari  1973,
1974 e 1975"; 
  al secondo comma le parole: "per  l'anno  finanziario  1973",  sono
sostituite con le parole: "per ciascuno degli anni  finanziari  1973,
1974 e 1975"; 
  al  secondo  comma  sono  aggiunte  in  fine  le  parole:  "per   i
corrispondenti esercizi finanziari". 
  All'articolo 10, dopo le parole: "n. 491", sono aggiunte le parole:
"nonche' quelle previste dall'articolo 11-bis della  precitata  legge
30 luglio 1971, n. 491, relative ai tributi diretti e indiretti". 
  All'articolo  11,  primo  comma,  le  parole:   "e'   ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1973", sono sostituite con  le  parole:  "e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974". 
  Il secondo e il terzo comma sono sostituiti con il seguente: 
  "L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
assunto a carico dello Stato nel limite di spesa annuo  di  lire  550
milioni, da iscrivere nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale per ciascuno degli anni  finanziari
1973 e 1974". 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 11-bis. - Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato  al  31  dicembre  1971
dall'articolo 9 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n.  491,  e'
prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in  cui  i  richiedenti
dimostrino l'assoluta impossibilita' materiale di osservare i termini
fissati  dalle  precedenti  disposizioni  di  legge  per   stato   di
detenzione o assenza per emigrazione all'estero. Per i casi  predetti
restano valide le domande di contributo presentate sino alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  Art. 11-ter. - A partire dal 1 gennaio 1973 sono ammessi  a  godere
dei benefici di cui ai precedenti articoli 8, 10 e  11  i  comuni  di
Camporeale e Corleone in provincia di Palermo, Calatafimi e  Vita  in
provincia di Trapani. 
  Art. 11-quater. - Il Presidente della regione Sicilia, con  proprio
decreto,  provvede,   ove   necessario,   alla   integrazione   della
perimetrazione  delle  aree  indicate  e   delimitate   dai   decreti
presidenziali di trasferimento di cui all'articolo 11 della legge  18
marzo 1968, n. 241,  per  assicurarne  la  coincidenza  con  i  piani
particolareggiati di risanamento dei comuni a parziale  trasferimento
di cui all'articolo 2 della legge regionale del 18  luglio  1968,  n.
20. 
  Nelle more dell'espletamento del sopraddetto iter,  le  commissioni
all'uopo costituite procedono alle assegnazioni dei lotti nell'ambito
dei piani  di  trasferimento  per  le  parti  di  abitato  e  per  le
abitazioni, gia' dichiarate da trasferire, non soggette a  revisione,
e in favore  dei  proprietari  che  abbiano  optato  per  i  benefici
previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della  legge  5  febbraio
1970, n. 21. 
  Art. 11-quinquies. - All'articolo 8-bis del decreto-legge 1  giugno
1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella  legge  30  luglio
1971, n. 491, e' aggiunto il seguente comma: 
  "La cessione ai comuni delle predette aree e relative  attrezzature
ha carattere prioritario rispetto alle richieste di retrocessione  da
parte  dei  privati  ex  proprietari.  Tale  cessione  ai  comuni  ha
efficacia traslativa ad ogni effetto". 
  Art. 11-sexies. - I contributi di cui all'articolo 2 della legge  5
febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 del  decreto-legge  27
febbraio 1968, n. 79, convertito con  modificazioni  nella  legge  18
marzo 1968, n. 241, sono estesi ai proprietari di alloggi in corso di
costruzione all'atto del sisma per la parte effettivamente  edificata
con  regolare  licenza  edilizia,  previo   accertamento   da   parte
dell'ispettorato generale per  le  zone  colpite  dai  terremoti  del
gennaio 1968 e sempreche' sia stata avanzata domanda nei  termini  di
legge". 
  All'articolo 13 le parole: "dal 1974 al 1982" sono  sostituite  con
le parole: "dal 1974 al 1980". 
  Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 13-bis. - Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono sostituiti dai seguenti: 
    "Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di
materiali e le opere di urbanizzazione  occorrenti  per  l'attuazione
dei piani particolareggiati di risanamento previsti  dall'articolo  2
della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono effettuati a cura e
a spese dello Stato, anche dopo l'adozione dei piani stessi da  parte
del comune ove non comunichi contrario avviso l'assessorato regionale
per lo sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della delibera comunale di adozione del piano. 
    I proprietari dei fabbricati da  demolire  per  l'attuazione  dei
piani anzidetti hanno facolta' di richiedere, entro  tre  mesi  dalla
pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, i
benefici previsti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n.  241,
e successive modifiche ed integrazioni". 
  Art. 13-ter. - All'articolo 29 della legge 5 febbraio 1970, n.  21,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "Fino a quando non saranno iniziate le operazioni  dal  risanamento
secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi  popolari
costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18,  che
risultassero ancora disponibili, dopo gli  adempimenti  previsti  dal
presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in
base alle norme  generali  dalla  commissione  prevista  nei  decreti
delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865.  Lo  stesso  numero  di
alloggi sara' reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la  normativa
delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione  dei  relativi
piani". 
  Art. 13-quater. - Alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge  18  marzo  1968,  n.
241, sono aggiunte le parole: 
  "e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche
delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici  di
interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza
competente per territorio". 
  Art. 13-quinquies. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ritenuta ammissibile una  spesa
non inferiore a quella necessaria per il ripristino della consistenza
volumetrica  esistente  al  momento  del  sisma  del  gennaio   1968,
indipendentemente dalla estensione della azienda. 
  I contributi alle piccole aziende saranno concessi anche in  deroga
a requisiti minimi delle stesse  determinati  ai  sensi  del  decreto
legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31. 
  Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni  dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  Art. 13-sexies. - Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge
27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge  18
marzo 1968, n. 241,  e  successivamente  modificato  dall'articolo  6
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: "provvedendo al finanziamento della detta anticipazione,  per
la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa
ammissibile di lire 12 milioni  mediante  mutui  all'1,50  per  cento
ammortizzabili in 25 anni da concedersi  dagli  istituti  di  credito
fondiario.  La  differenza  tra  il  tasso  di  interesse   praticato
dall'istituto di credito e quello indicato  sara'  corrisposta  dallo
Stato direttamente agli istituti di  credito  interessati,  in  unica
soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale". 
  Le agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo  1968,
n. 241, e successive modificazioni, fanno carico  sullo  stanziamento
di cui al precedente articolo 5 e si applicano anche  in  favore  dei
proprietari che singolarmente provvedono al  ripristino  del  proprio
fabbricato. 
  Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968,
n. 79, convertito con modificazioni nella legge  18  marzo  1968,  n.
241, e' soppresso". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 15 aprile 1973 
 
                                LEONE 
 
                                               ANDREOTTI - GULLOTTI - 
                                                  RUMOR - VALSECCHI - 
                                                    COPPO - TAVIANI - 
                                                             MALAGODI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA