stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  17-2-1970

Art. 6


L'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:
alla fine del terzo comma è soppressa la parola "edilizie" e sono aggiunte le parole: "comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11";
il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.
Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.
L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.
Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione".