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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  17-4-1973
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Art. 29


Nelle assegnazioni di tutti gli alloggi costruiti o da costruire e destinati per legge alla attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo, la competente commissione prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, dà la precedenza assoluta alle famiglie provenienti da alloggi che devono essere demoliti per consentire la realizzazione delle opere pubbliche previste per l'attuazione del risanamento.
((Fino a quando non saranno iniziate le operazioni dal risanamento secondo il disposto del successivo articolo 30, gli alloggi popolari costruiti in base alle leggi del 30 gennaio 1962, n. 28 e n. 18, che risultassero ancora disponibili, dopo gli adempimenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 precedente, saranno assegnati in base alle norme generali dalla commissione prevista nei decreti delegati della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Lo stesso numero di alloggi sarà reintegrato dall'IACP e assegnato secondo la normativa delle leggi sul risanamento al momento dell'attuazione dei relativi piani))
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