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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  1-7-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

((Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978. Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio))
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Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
È autorizzata la spesa di L. 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino delle opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.
È autorizzata la spesa di L. 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi.