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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 17-4-1973
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di disporre ulteriori  interventi
e provvidenze per la ricostruzione e per  la  ripresa  economica  dei
comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per  la  grazia  e  la
giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione,
per  i  lavori  pubblici,  per  l'agricoltura  e  le   foreste,   per
l'industria, il  commercio  e  l'artigianato,  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, per la sanita' e per gli interventi  straordinari
nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del  centro-nord,  di  concerto
con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il
tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e  Trapani  colpiti
dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio
1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate  in
sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni  delle  stesse
province che possono venire determinati con decreti del Ministro  per
i lavori pubblici di concerto con  quelli  per  l'interno  e  per  il
tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  il  Ministro  per  i  lavori   pubblici   e'
autorizzato a provvedere: 
    a) al ripristino di opere di conto dello Stato; 
    b) al  ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato,  di  edifici
pubblici  e  di  uso  pubblico,  acquedotti,  fognature,   ambulatori
comunali, cimiteri ed altre  opere  igieniche  e  sanitarie,  edifici
scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e  ricreativi
comunali, impianti comunali  inerenti  all'espletamento  dei  servizi
pubblici  esistenti,  parchi  e  giardini  comunali,  piazze,  chiese
parrocchiali, succursali ed assimilate  e  relative  case  canoniche,
strade provinciali,  comunali,  anche  se  non  ancora  classificate,
nonche' strade vicinali,  edifici  adibiti  ad  uso  di  culto  e  di
beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e  nel  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649,  ratificati  con
modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n.  784  ((e,  per  un  importo
massimo  di  lire  1.500  milioni,  al  restauro  anche  delle  opere
artistiche occorrenti per il ripristino degli  edifici  di  interesse
artistico,  storico  o   monumentale,   sentita   la   sovrintendenza
competente per territorio)); 
    c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di  opere  di  cui
alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di  esecuzione  al
momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di  lavori
gia' eseguiti; 
    d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di  alloggi  da
assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire  ad
attivita' commercialii ivi comprese le farmacie,  artigiane  ed  alla
costruzione delle relative opere di urbanizzazione; 
    e) al ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato,  delle  opere
idrauliche classificate e non classificate; 
    f) al trasferimento di abitati; 
    g) al consolidamento di abitati,  anche  se  non  compresi  nella
tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445; 
    h) alla spesa  occorrente  per  studi,  progettazioni  e  rilievi
necessari per l'attuazione delle opere di  competenza  del  Ministero
dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto; 
    i) alla spesa per le necessarie espropriazioni. 
  I comuni indicati ai sensi del presente articolo  sono  dichiarati,
agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965,  n.
717, territori caratterizzati da particolare depressione.