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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  17-4-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente:
"Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.
Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.
Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.
Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.
Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori.
Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.
Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.
Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.
L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.
La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non più di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.
Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti". (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 9) che "Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 aprile 1973, n. 94 ha disposto (con l'art. 11-bis) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1971 dall'articolo 9 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, è prorogato al 31 dicembre 1973 per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero."