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LEGGE 23 marzo 1973, n. 36

Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-3-1973
al: 1-4-1973
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 22 gennaio  1973,  n.  2,  recante  provvidenze  a
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia  e  della  Calabria
colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972  e  del  gennaio  1973,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni,
mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel
dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con
decreti del Presidente della Repubblica da emanare  su  proposta  dei
Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro  e
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per  il
tesoro, per i lavori pubblici, per  l'agricoltura  e  foreste  e  per
l'industria, commercio e artigianato, e' sospeso il corso dei termini
di prescrizione e dei termini perentori  legali  o  convenzionali,  i
quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od  eccezione,
che sono scaduti o  che  scadono  nei  comuni  anzidetti  durante  il
periodo da determinarsi  a  norma  del  successivo  articolo  4,  con
esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il  lotto
pubblico ed i concorsi pronostici"; 
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Per la emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere
sentite le regioni"; 
    al secondo comma, dopo le  parole:  "da  debitori  domiciliati  o
residenti nei comuni anzidetti", sono inserite le altre: "o che vi 
abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche" 
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  "Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che
abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da  comportare
ulteriori interventi di  ripristino  o  riattamento  delle  strutture
stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui
concessi per la  formazione  della  proprieta'  coltivatrice  possono
essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potra'  essere
differita, per il corrispondente numero di rate,  a  decorrere  dalla
scadenza dell'ultima delle rate  previste  da  ciascun  mutuo,  senza
maggiorazione di interessi"; 
    all'ultimo comma le parole: "domiciliati o residenti  nei  comuni
anzidetti", sono sostituite dalle altre: "indicati nel terzo comma". 
 
  All'articolo 3, dopo le  parole:  "all'articolo  precedente",  sono
inserite le altre: "o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita'
economiche". 
 
  All'articolo 4, alla fine, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per i titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 1  il  periodo
di sospensione decorrera' dalla scadenza dei titoli stessi". 
 
  All'articolo 5, 
    il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Per provvedere alle necessita' urgenti, e particolarmente  per  il
ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito  delle
calamita' naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio
delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136,
quale  risulta  modificato  dall'articolo  8  del  decreto-legge   18
dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12
febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire  9.000  milioni,
che  sara'  iscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973,  quanto  a
lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni
sul capitolo n. 5875"; 
    il secondo comma e' spostato alla fine dell'articolo; in esso  le
cifre:   "3.000   milioni"   e   "200   milioni"   sono   sostituite,
rispettivamente, con le cifre: "4.500 milioni" e "800 milioni" e dopo
le parole: "interventi" e' soppressa la parola "urgenti"; 
    al  terzo  comma,  diventato  secondo  comma,  le   parole:   "il
Provveditorato regionale alle opere pubbliche" sono sostituite con le
parole: "la Regione siciliana". 
 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
 
  "Art. 5-bis. - E' autorizzata la spesa di lire  50.000  milioni  da
assegnare per 10.000  milioni  alla  Regione  Sicilia  e  per  40.000
milioni alla  Regione  Calabria,  da  prelevarsi  sul  fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,  per  provvedere
alla   ricostruzione   delle   abitazioni   distrutte,   nonche'   al
trasferimento degli abitati colpiti, secondo le norme  dettate  dalle
Regioni interessate. 
  Ai fini del finanziamento della spesa di cui al  comma  precedente,
in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 67, primo comma,
lettera a), della legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  e'  autorizzato
l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi che  sara'  iscritto
nello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici a partire dall'anno finanziario 1973". 
 
  "Art. 5-ter. - Per la esecuzione di nuove opere idrauliche e per il
ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito  degli  eventi
di cui all'articolo 1 che si rendessero necessarie,  a  difesa  degli
abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, e' autorizzata  la
spesa di lire 10.000  milioni,  da  destinare  in  ragione  di  4.000
milioni alla Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria,  da  iscrivere
negli stati di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e  1975,  rispettivamente
per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni. 
  Gli  stanziamenti  di  cui  sopra  potranno  essere  impegnati  fin
dall'esercizio finanziario in corso". 
 
  All'articolo 6, al primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "E'
altresi' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni,  da  stanziarsi
in ragione di lire 3.000 milioni  nell'anno  1973  e  di  lire  7.500
milioni per ciascuno degli  anni  1974  e  1975,  con  corrispondente
riduzione del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973,  e
dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975". 
 
  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
 
  "Art.   6-bis.   -   Sono   autorizzati   i   limiti   di   impegno
trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'anno  1973  e  di  lire
1.500 milioni per l'anno 1974 per  l'ammortamento,  a  totale  carico
dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui  all'articolo
1 del presente decreto sono autorizzati  a  contrarre  con  la  Cassa
depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione
di opere pubbliche di interesse degli enti  locali  medesimi  di  cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere  di  edilizia
scolastica, gli impianti sportivi, gli edifici di  culto,  le  strade
comunali esterne ai centri abitati e gli  impianti  di  illuminazione
pubblica. 
  I limiti di impegno di cui al  precedente  comma  saranno  iscritti
nello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici per gli anni 1973 e 1974 e  ripartiti,  rispettivamente,  in
ragione di lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti  locali  della
Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della
Calabria. 
  All'uopo il Ministero dei lavori pubblici mettera'  a  disposizione
della regione Calabria gli importi annui di lire  600  milioni  e  di
lire  900  milioni  a  decorrere  rispettivamente  dall'anno  1973  e
dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente  non  utilizzata
per le finalita' previste dal presente articolo verra'  riversata  al
bilancio dello Stato. 
  Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti  dagli
enti locali  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  le
disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1 giugno  1971,  n.
291". 
 
  "Art. 6-ter. -  Il  termine  del  31  dicembre  1972,  fissato  con
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio
1972, n. 8, e' spostato al 31 dicembre 1973, per quegli  enti  locali
della regione Calabria  che  hanno  provveduto  entro  il  1972  alla
presentazione dei progetti di opere pubbliche  ai  competenti  uffici
del genio civile. 
  Per le iniziative alberghiere finanziate con i  fondi  della  Cassa
per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 e' spostato
al 30 giugno 1973". 
 
  "Art. 6-quater. - Per l'esecuzione dei lavori di pronto  intervento
per  il  ripristino  delle  comunicazioni  sulla  rete  delle  strade
provinciali e per il collegamento  vicario  provvisorio,  della  rete
anzidetta, di cui al presente decreto, da effettuarsi  a  cura  delle
amministrazioni provinciali e' autorizzata una spesa di  lire  24.000
milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio
dell'ANAS per gli anni  1973-1974-1975-1976  nella  misura  di  6.000
milioni per ciascun anno". 
 
  All'art. 8, 
    il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  "E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  in
ragione di 8.000  milioni  per  l'anno  finanziario  1973,  di  3.000
milioni per l'anno finanziario 1974 e di  4.000  milioni  per  l'anno
finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle  calamita'  di
cui al precedente articolo 1, verificatesi nelle  regioni  Sicilia  e
Calabria, alla concessione di contributi nella spesa  occorrente  per
la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi natura  e  destinazione.  Gli  stanziamenti  di  cui  sopra
potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso"; 
    al secondo comma sono aggiunte, in fine, le  parole:  "sempreche'
siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore". 
 
  All'articolo 9, 
    le parole: "il  Provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche
avente sede in Palermo" sono sostituite con le  parole:  "la  Regione
siciliana". 
 
  All'articolo 10, 
    il quarto comma e' sostituito con il seguente: 
  "L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la
somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello  per
la ricostruzione non puo' superare lire 8 milioni per ciascuna unita'
immobiliare"; 
    all'ultimo comma, le parole: "Il limite indicato  nel  precedente
comma non si applica" sono sostituite con le altre: "I limiti di  cui
al precedente comma non si applicano". 
 
  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente: 
  "Le  domande   per   la   concessione   dei   contributi   previsti
dall'articolo precedente, corredate da  atto  notorio  attestante  il
possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto,  danneggiato  o
abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione
del sindaco sullo accertamento del danno o della inagibilita'  e  dal
computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate,  in
esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile,  entro  il
termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto. 
  Il computo metrico estimativo, di cui al precedente  comma,  potra'
anche essere presentato successivamente alla domanda e  comunque  non
oltre il 30 giugno 1974. 
  L'ufficio del  genio  civile  competente  per  territorio  provvede
all'approvazione delle perizie e alla  determinazione  dell'ammontare
del contributo. 
  Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte
anticipazioni pari al 50 per cento del contributo  dello  Stato;  nel
corso  dei  lavori  possono  essere  altresi'  corrisposti  ulteriori
acconti fino  al  40  per  cento  del  contributo  secondo  stati  di
avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a
lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato  di  regolare
esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. 
  Il pagamento dei contributi e delle eventuali  anticipazioni  sara'
effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che  a  tal
fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per  la  Sicilia,  e
dall'Ente regione per, la Calabria, sulla base di mandati nominativi. 
  La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara'
revocata qualora i lavori non abbiano avuto  inizio  entro  sei  mesi
dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione,
tranne proroga non superiore a tre  mesi  da  concedersi,  per  cause
eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile". 
 
  All'articolo 14, al primo comma, le parole: "delle alluvioni"  sono
sostituite con le  altre:  "degli  eventi  calamitosi"  e  le  parole
"gennaio 1973" sono sostituite con  le  altre:  "gennaio  e  febbraio
1973". 
 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
 
  "Art. 15-bis. - Ai lavoratori disoccupati dei  comuni  indicati  al
precedente  articolo  1,  iscritti  negli  elenchi   anagrafici   dei
lavoratori agricoli, spetta un'indennita' speciale in misura pari  al
trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto  1972,  n.
457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973. 
  Il  trattamento  di  cui  al  precedente   comma   sostituisce   le
prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti". 
 
  All'articolo 16, 
    al primo comma, le parole: "di cui ai precedenti articoli 13,  14
e 15" sono sostituite con le altre: "di cui  ai  precedenti  articoli
13, 14, 15 e 15-bis". 
 
  All'articolo 17, 
    il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Per far fronte alle esigenze  derivanti  dagli  eventi  calamitosi
verificatisi in Calabria ed  in  Sicilia  nel  dicembre  1972  e  nel
gennaio e febbraio 1973, sia per le misure di  pronto  intervento  di
cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n.  364,  sia  per  il
ripristino delle strutture di cui all'articolo 4 e per la concessione
delle agevolazioni  creditizie  e  contributive  per  i  capitali  di
conduzione di  cui  all'articolo  5,  nonche'  per  la  provvista  di
capitali  di  esercizio   ad   ammortamento   quinquennale   previsti
dall'articolo 7  della  citata  legge,  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale in agricoltura  e'  incrementata,  per  l'anno
1973, di lire 64.500 milioni"; 
 
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  "La somma predetta sara' accreditata,  rispettivamente  in  ragione
del 40 per cento e del  60  per  cento,  alla  Regione  siciliana  ed
all'Ente regione per la Calabria,  che  provvederanno  alla  relativa
amministrazione,  a  norma  della  legge  istitutiva  del  fondo   di
solidarieta'  nazionale,  fino  a  quando  non  abbiano  diversamente
provveduto, con proprie leggi,  agli  eventuali  adattamenti  che  si
rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali". 
    al  secondo  comma,  diventato  terzo  comma  le  cifre:  "30.000
milioni", sono sostituite dalle altre: "64.500 milioni". 
 
  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 17-bis. - Il limite massimo della  sovvenzione  prevista  dal
primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre  1966,  n.
976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966,  n.
1142,  e'  elevato,  limitatamente  alle  zone  di  applicazione  del
presente decreto, a lire 90 mila per ettaro". 
 
  Art.  17-ter.  -  Le  sovvenzioni  di  primo  intervento   previste
dall'articolo  15  del  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.   976,
convertito nella legge  23  dicembre  1966,  n.  1142,  e  richiamato
dall'articolo  3  della  legge  25  maggio  1970,  n.  364,   possono
concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e
sino al 30 per cento per le scorte morte. 
  Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40  per  cento
per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative,  per  le
cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri
per le quote di loro spettanza". 
 
  "Art.   17-quater.   -   Per   consentire    l'immediata    ripresa
dell'attivita' produttiva  e  dell'occupazione  in  agricoltura,  gli
istituti di credito autorizzati  all'esercizio  del  credito  agrario
possono concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza  ulteriori
garanzie, crediti  agrari  di  esercizio  a  tutti  i  proprietari  e
conduttori di aziende agrarie  ricadenti  nelle  zone  delimitate  ai
sensi dell'articolo 1 del presente  decreto,  sino  ad  un  ammontare
complessivo doppio di quello  previsto  dalle  citate  tabelle.  Tali
operazioni dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena  di
decadenza  dai  benefici,  nelle  istanze  dirette  ad  ottenere   le
agevolazioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25  maggio  1970,
n.  364.  Le  esposizioni  debitorie  saranno   compensate   con   le
agevolazioni che saranno concesse  con  i  provvedimenti  di  cui  ai
citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n.  364.  Tutte  le
operazioni beneficeranno della garanzia del fondo  interbancario  con
le forme di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.  Tali
operazioni verranno rinnovate fino alla definizione delle domande  di
intervento ai sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge  25  maggio
1970, n. 364,  e,  ove  i  beneficiari  non  avessero  avanzato  tale
domanda, la durata del credito sara' triennale, con  decurtazione  di
un terzo ad ogni rinnovo annuale. E' concesso il concorso statale per
ridurre il tasso netto di dette operazioni  al  3  per  cento  per  i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ed al  4  per
cento per gli altri beneficiari". 
 
  "Art. 17-quinquies. -  Le  sovvenzioni  previste  dal  primo  comma
dell'art. 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142,  per
sopperire  alle  necessita'  derivanti  da  urgenti  riparazioni   ai
fabbricati rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui  all'art.
1 del presente decreto e sono elevate  rispettivamente  da  lire  400
mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione". 
 
  "Art. 17-sexies. - Per il pagamento degli interessi conseguenti  al
differimento  delle  rate  dei  mutui  di  miglioramento   fondiario,
compresi quelli per la formazione di proprieta' diretto  coltivatrice
assistiti da concorso statale, previsti dal terzo comma  dell'art.  1
del presente decreto, puo' essere concesso un concorso in misura pari
a quella accordata per il  mutuo  originario  e  per  il  periodo  di
effettivo rinvio dei pagamenti. La spesa relativa e' a  carico  delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' nazionale istituito  con  la
legge 25 maggio 1970, n. 364. 
  Per  le  operazioni  concernenti  i  mutui  per  la  formazione  di
proprieta' diretto coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965,  n.
590, l'onere degli interessi dovuti dai mutuatari rimane a carico del
fondo di rotazione istituito con la legge medesima,  fatta  eccezione
dei diritti, commissioni ed  altri  oneri  accessori  spettanti  agli
istituti mutuanti, che sono a carico dei mutuatari". 
 
  All'art. 18, 
    al primo comma, le parole: "del gennaio 1973" sono sostituite con
le altre: "del gennaio e febbraio 1973"; 
 
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali
residenti nei comuni rivieraschi  indicati  a  norma  del  precedente
articolo 1, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico". 
 
  dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il contributo di cui al secondo comma e'  corrisposto  su  istanza
degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal 
compartimento marittimo provinciale" 
 
    al quarto comma, le parole: "dalle  Prefetture"  sono  sostituite
con le altre: "dalle Giunte regionali". 
 
  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con i seguenti: 
  "Le imprese industriali,  commerciali  ed  artigiane,  alberghiere,
turistiche,  termominerali  e  dello  spettacolo  e  tutte  le  altre
categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano
subito  danni  in  conseguenza  degli  eventi  calamitosi  presi   in
considerazione   dal   presente   decreto   aventi   sedi,   filiali,
stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc, nei comuni  indicati
a norma dell'articolo 1  sono  ammesse  ai  benefici  previsti  dalle
disposizioni  richiamate  negli  articoli  22,  23,  24  e   26   del
decreto-legge  18   dicembre   1968,   n.   1233,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. 
  L'accertamento  delle  predette  condizioni  e'  effettuato   dalla
commissione di cui al successivo articolo 21. 
  I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo  conto
del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti
o attrezzature danneggiati  o  distrutti  purche'  nei  limiti  della
capacita' produttiva o economica preesistente agli eventi  calamitosi
verificatisi". 
 
  All'articolo 20, 
    al primo e al secondo comma, la parola: "prefetto" e'  sostituita
con le altre: "presidente della Giunta regionale"; 
    al terzo comma, la parola:  "Prefetture"  e'  sostituita  con  le
altre: "Giunte regionali". 
 
  All'articolo 21, 
    al secondo e al quarto comma,  le  parole:  "dal  prefetto"  sono
sostituite con le altre: "dal Presidente della giunta regionale"; 
    all'ultimo comma le parole: "entro 120  giorni"  sono  sostituite
con le altre: "entro 180 giorni". 
 
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  "Art. 22-bis. - Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti
o di nuova istituzione, nell'ambito della  regione  Sicilia  e  della
regione Calabria, sara' accordata priorita'  assoluta  ai  farmacisti
che hanno avuto distrutta la propria  farmacia  o  che  hanno  dovuto
abbandonarla a seguito di provvedimento di evacuazione di frazioni  o
di comuni in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1. 
  Parimenti nei concorsi per l'assegnazione di condotte mediche e  di
condotte ostetriche vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito della
regione Sicilia e della regione Calabria, sara'  accordata  priorita'
assoluta ai titolari di condotte di frazioni o di comuni  evacuati  a
seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1". 
 
  All'articolo 25, all'ultimo comma, le parole:  "Il  prefetto  della
provincia" e "Prefettura" sono sostituite,  rispettivamente,  con  le
altre: "Il Presidente della giunta regionale" e "Giunta regionale"  e
le parole: "alle  medesime"  sono  sostituite  con  le  altre:  "alla
medesima". 
 
  Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  Art. 30-bis. - Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e
B allegate al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  644,  relativi  ai  comuni  di  Acri,  Amantea,   Augusta,
Barcellona Pozzo di  Gotto,  Cassano  Ionio,  Cerignola,  Chiaravalle
Centrale, Lentini, Licata, Mistretta, Mussomeli, Modica,  Montemurro,
Patti, Petralia Sottana, Pisticci e Tropea. 
  Il Ministro per le finanze adottera' i provvedimenti conseguenti  e
provvedera' entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644". 
 
  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 36-bis. - E' autorizzata la redazione di piani di bacino  per
la sistemazione idraulica e la difesa del suolo  con  la  indicazione
della priorita' da seguire nella  esecuzione  delle  opere,  entro  i
limiti di spesa di lire 2.000 milioni da attribuirsi per  lire  1.000
milioni alla regione Sicilia e per lire 1.000  milioni  alla  regione
Calabria,  da  iscriversi  in  apposito  capitolo  dello   stato   di
previsione della spesa del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  il
1973". 
 
  Art. 36-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13
agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino
all'anno finanziario 1978. 
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  i  mutui
previsti dal citato articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617". 
 
  "Art. 36-quater. - E' autorizzato lo  stanziamento  di  lire  7.000
milioni da assegnare, in ragione  di  lire  2.000  milioni  nell'anno
finanziario 1973, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1974  e
di lire  3.000  milioni  nell'anno  finanziario  1975,  alla  regione
Calabria in relazione agli eventi calamitosi del dicembre 1972 e  del
gennaio-febbraio 1973. 
  Detta somma viene iscritta nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero del tesoro degli anni dal 1973 al 1975". 
 
  All'articolo 37, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  "All'onere di lire 127.050 milioni derivante dall'applicazione  del
presente decreto si provvede quanto a lire 87.550  milioni  a  carico
del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro  per  l'anno  1972,  quanto  a  lire  34.500  milioni  con
corrispondente riduzione del capitolo 2400 dello stato di  previsione
dello stesso Ministero per l'anno 1973, e quanto a lire 5.000 milioni
con  corrispondente  riduzione  del  capitolo  5381  dello  stato  di
previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973".