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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

((Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza))
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