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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

((Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi quale è previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività oppure qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica, in modo tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati, ferma restando la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142))
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