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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1973
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Art. 14


A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro.
((11))

In caso di disaccordo tra i soggetti partecipanti alla conduzione aziendale la sovvenzione di cui al precedente comma può essere accordata separatamente a concedenti, mezzadri, coloni parziali o compartecipanti per la quota di rispettiva spettanza secondo la legge, o i patti o gli usi che disciplinano il rapporto.
La sovvenzione sarà determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.
La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n 36 ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Il limite massimo della sovvenzione prevista dal primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è elevato, limitatamente alle zone di applicazione del presente decreto, a lire 90 mila per ettaro".