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LEGGE 26 maggio 1965, n. 583

Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-6-1965 al: 29-2-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonché ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1 giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.