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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  12-3-1963

Art. 29


Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come servizio, agli effetti della pensione, limitatamente alla eventuale differenza fra il periodo di tempo indicato dall'articolo 42, primo comma, della legge 21 marzo 1956, n. 288, ed il periodo di sei anni stabilito dal primo comma dell'articolo 28-bis della medesima legge.
All'ufficiale che usufruisce del trattamento economico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è riconosciuto, ai fini del servizio pensionabile, il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, limitatamente alla differenza tra il periodo di otto anni previsto dal succitato articolo 42 ed il periodo di cinque anni già computato dallo articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.