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LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal:  23-5-1958

Art. 50


Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.
Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.