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LEGGE 26 luglio 1961, n. 709

Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1987)
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Testo in vigore dal:  24-8-1961

Art. 19


Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.
Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riporta a o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.