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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1276

Nuove norme di esecuzione dei titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1962)
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Testo in vigore dal:  18-3-1959 al: 12-2-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente le disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti ai rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
Vista la legge 3 dicembre 1957, n. 1198, che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955;
Ritenuto che in conseguenza delle cennate modificazioni si rende necessario emanare nuove norme regolamentari in sostituzione di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 172;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per rilascio di cambiali o per accettazione di tratte o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per consegna dei buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura.
Per il rischio di cui al n. 4 del menzionato art. 3, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui sia pervenuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - quale gestore per conto dello Stato, da parte dell'assicurato, la comunicazione dell'inizio dei lavori di approntamento della fornitura, ai termini del relativo contratto.
Per il rischio di cui al n. 6 dell'art. 3, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura, né gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.
Ai fini del presente articolo, possono essere disposti, in ogni tempo, accertamenti d'ufficio.