stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1961)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1958
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:
1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;
2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;
6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.
Il mancato pagamento della fornitura, purché non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.
La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.
L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante))
.