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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1958, n. 1276

Nuove norme di esecuzione dei titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1962)
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Testo in vigore dal: 18-3-1959
al: 12-2-1962
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente le
disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti
ai  rischi  speciali  e sul finanziamento dei crediti a medio termine
derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
  Vista  la  legge  3  dicembre 1957, n. 1198, che reca modificazioni
alla legge 22 dicembre 1953, n. 955;
  Ritenuto  che  in  conseguenza delle cennate modificazioni si rende
necessario  emanare  nuove  norme  regolamentari  in  sostituzione di
quelle  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1954, n. 172;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio con l'estero, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per l'industria ed il
commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1, 2,
3  e  5  dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata
dalla  legge  3  dicembre  1957,  n.  1198,  non ha effetto prima del
momento  in  cui  il credito sia stato reso liquido o per rilascio di
cambiali  o  per  accettazione  di  tratte  o  per  rilascio  di  una
dichiarazione  scritta di riconoscimento di debito o per consegna dei
buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a
termini del contratto di fornitura.
  Per   il   rischio   di   cui  al  n.  4  del  menzionato  art.  3,
l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui sia pervenuta
all'Istituto  Nazionale  delle Assicurazioni - I.N.A. - quale gestore
per  conto  dello  Stato,  da parte dell'assicurato, la comunicazione
dell'inizio  dei  lavori di approntamento della fornitura, ai termini
del relativo contratto.
  Per  il  rischio  di  cui  al n. 6 dell'art. 3, l'assicurazione non
copre  gli  aumenti  dei  costi di produzione che si siano verificati
prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione
degli  elementi  di  costo  in  base ai quali e' stato determinato il
prezzo fisso della fornitura, ne' gli aumenti che si siano verificati
prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura
medesima ai termini del relativo contratto.
  Ai  fini  del  presente  articolo, possono essere disposti, in ogni
tempo, accertamenti d'ufficio.