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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 172

Approvazione delle norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.

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Testo in vigore dal:  12-5-1954

IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 1


L'assicurazione dei crediti previsti dall'art. 1 della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.