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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1968

Modificazione degli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali.

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Testo in vigore dal: 28-12-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle  leggi
doganali, approvato con  regio  decreto  13  febbraio  1896,  n.  65,
modificato con i regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460;  2  settembre
1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512 e 15 novembre 1938, n. 1796; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  coi
Ministri per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione  del  testo
unico delle leggi doganali, sono modificati come appresso: 
  Art. 164. - Quando per contestazioni sorte  fra  la  dogana  ed  il
contribuente sulla qualificazione  delle  merci  o  sull'applicazione
della  tariffa,  o  per  altre  cause,  occorra  tenere  sospese   la
liquidazione  e  la  riscossione  dei  diritti,  le   merci   vengono
trattenute in dogana in attesa di decisione o, se non vi  sono  altri
impedimenti,  vengono  rilasciate  previo  deposito  a  garanzia  dei
diritti richiesti dalla dogana.  La  prestazione  della  garanzia  si
prova con la ricevuta della dogana, ossia con la  bolletta  di  somme
depositate staccata da registro a matrice e figlia. 
  Quando  tuttavia  si  tratti  di  dover  rilasciare  macchinari   e
materiali da ammettere in esenzione o con riduzione di dazio ai sensi
delle   vigenti   disposizioni   legislative,    e'    in    facolta'
dell'Amministrazione di consentire  che,  in  attesa  della  speciale
concessione,  la  garanzia  sia  data  con  uno  dei  mezzi  previsti
dall'art.  221  di  questo  regolamento,  sempre   che   risulti   la
possibilita'  di  saltuari  controlli  sui  macchinari  e   materiali
predetti. 
  Qualunque sia la forma in cui e' stata  prestata  la  garanzia,  si
rilascia una bolletta a dazio sospeso staccata da registro a  matrice
e figlia, nella quale si indicano le merci secondo il risultato della
visita e la data della bolletta di somme depositate,  o  gli  estremi
della garanzia,  se  prestata  in  una  forma  diversa  dal  deposito
effettivo. 
  Risolute le cause che hanno dato luogo  alla  emissione  del  dazio
sospeso, la dogana  emette  la  bolletta  definitiva  e  provvede,  a
seconda dei casi, alla restituzione parziale  o  totale  delle  somme
depositate, o all'incameramento o al recupero dei diritti dovuti. 
  La bolletta a dazio sospeso viene emessa anche nel caso in  cui  le
merci, per le quali si debbano tenere sospese la  liquidazione  e  la
riscossione dei diritti, siano state levate dalla  dogana  con  buoni
per merci visitate a riprese, ed e' sempre valevole per dare  scarico
ai registri o ai documenti doganali di precedente allibramento. 
  Art. 221. - La cauzione puo' anche essere data da  una  azienda  di
credito    o    da    un    ente    assicurativo,    di    gradimento
dell'Amministrazione, oppure solidalmente da due o piu'  commercianti
dei quali sia riconosciuta la solvibilita'. 
  Puo'  essere  data  per  somme   determinate   ovvero   per   somme
indeterminate. Nel primo caso si ammettono al deposito merci  fino  a
quella quantita' il cui dazio, aumentato dell'ammontare massimo delle
ammende previste dall'art. 123, primo e secondo comma, della legge 25
settembre 1940, n. 1424, sia coperto dalla cauzione. Nel secondo caso
possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantita'. 
  Gli atti costitutivi  della  garanzia,  di  regola,  devono  essere
rogati da un notaio e presentati al ricevitore della dogana, il quale
ha  la  facolta'  di  accettarli  quando   siasi   assicurato   della
solvibilita' dei garanti firmatari. Quando la garanzia e' data da una
azienda di credito e' in facolta' dell'Amministrazione di  consentire
che essa sia prestata in forma commerciale. Nei casi in cui sia  data
da un ente assicurativo, puo' essere effettuata a mezzo  di  polizza,
purche'    le    clausole    ne    siano    previamente     approvate
dall'Amministrazione, e ne risulti il carattere fidejussorio, esclusa
ogni eccezione e riserva. 
  La garanzia nei modi previsti dal  presente  articolo,  se  data  a
tempo indeterminato, si deve  rinnovare  ogni  anno,  o  anche  prima
quando venga cosi' disposto da chi l'ha  accettata.  La  rinnovazione
puo'  essere  fatta  a  mezzo  di  dichiarazione   da   cui   risulti
esplicitamente e senza riserva  la  conferma  degli  obblighi  che  i
fidejussori si sono assunti con  la  primitiva  fidejussione.  Se  la
garanzia non viene rinnovata deve essere  interdetta  ogni  ulteriore
introduzione di merci nel magazzino, e cio' fino a  che  la  garanzia
non sia regolarmente prestata. 
  Lo scioglimento della garanzia, ancorche' sia scaduto  il  relativo
termine,  e'  condizionato  allo  svincolo  della  cauzione,  che  e'
disposto dal ricevitore della dogana dopo il regolare esaurimento dei
conti di  magazzino,  e  quando  sia  scaduto  il  termine  stabilito
dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n.  1424,  sopra  citata,
riguardo alla riscossione supplettiva dei diritti dovuti. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 2 agosto 1952 
 
                               EINAUDI 
 
                                                DE GASPERI - VANONI - 
                                                      LA MALFA - ZOLI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1952 
  Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 39. - PALLA