stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1916, n. 1460

Col quale è concesso un abbuono di diritti di confine alle carni congelate depositate in magazzini frigoriferi. (016U1460)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1916
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-11-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 51 della legge doganale (testo unico approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20);
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 239 del regolamento doganale approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è aggiunto, dopo il numero V, il seguente capoverso:

VI. Carni congelate depositate in magazzini frigoriferi, 3 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI - MEDA.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.