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REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1512

Modificazione dell'art. 220 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale. (030U1512)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1930
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Testo in vigore dal:  20-12-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 128 della legge doganale, testo unico approvato dal R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato da R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge predetta approvato con R. decreto 13 febbraio 1896 n. 65, modificato dai Regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460 e 2 settembre 1923, n. 1959;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 220 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge doganale è aggiunto il comma seguente:

«È data facoltà al Ministro per le finanze di esentare dalla prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità, esercenti depositi di proprietà privata di olii minerali, consistenti in cisternoni metallici, a condizione che le ditte stesse s'impegnino a rispondere di fronte alla dogana di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio di detti depositi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º dicembre 1930 - Anno IX

Atti del Governo, registro 303, foglio 6. - Mancini.