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REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 1959

Modifiche al regolamento doganale. (023U1959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1923
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Testo in vigore dal:  14-10-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto del 13 febbraio 1896, n. 65;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Gli articoli 1 primo comma, 14 terzo comma, 21 ultimo comma, 23 secondo comma, 35 terzo e quarto comma, 74 terzo comma, 77 primo comma, 78 primo comma, 112 primo comma, 114 ultimo comma, 115 primo comma, 148, 207 secondo comma, 239 numero 1, lettere b), c) e d), 240 e 255 secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali sono modificati come appresso:

Art. 1



Art. 14, terzo comma:

Il capo della dogana, è in facoltà di permettere il trasbordo delle suddette merci su presentazione delle bollette dalle quali sono accompagnate e di un estratto del manifesto contenente la distinta dei colli, delle partite e delle relative bollette. In tal caso il permesso di trasbordo viene scritto tanto sulle bollette come sull'estratto dal manifesto.

Art. 21, ultimo comma:

Le merci giunte alle dogane di confine possono essere introdotte e custodite, sotto la sorveglianza doganale, nei magazzini o capannoni, esercitati nelle stazioni ferroviarie o nei porti, dai vettori, dalle Camere di commercio, dai Monicipii o dagli Enti portuali.

Art. 23, secondo comma:

In ogni caso le merci sbarcate e quelle arrivate alla dogana per via di terra sono sorvegliate dagli agenti di finanza fintantochè non vengano introdotte in dogana, o nei magazzini o capannoni, di cui all'ultimo comma dell'art. 21, ovvero non siano sdoganate.

Art. 35, terzo e quarto comma:

Il requisito dell'attitudine a compiere le operazioni doganali deve provarsi con la presentazione di certificati vidimati dalla Camera di commercio, dai quali risulti che il richiedente ha compiuto in modo soddisfacente un tirocinio di almeno due anni presso spedizionieri autorizzati e con la presentazione di titoli scolastici dimostranti che egli ha compiuto il corso delle scuole medie di primo grado.

Il concorrente deve essere, inoltre, sottoposto ad un esame pratico presso una dogana sede di direttore di Circoscrizione, allo scopo di accertare che abbia sufficiente conoscenza della tariffa e delle disposizioni doganali e che sia in grado di compiere regolarmente le operazioni inerenti alle merci estere e nazionali. L'esame pratico è sostenuto davanti una Commissione nominata dall'intendente di finanza, e composta dal capo della Circoscrizione o da chi ne fa le veci, da due capi di servizio della dogana, da un delegato della Camera di commercio e da uno spedizioniere autorizzato.

Art. 74, terzo comma:

Quando, invece, si tratti di dichiarazioni già registrate di bollette già emesse, la dogana appone su di esse la nuova liquidazione, e poi: se i diritti effettivamente dovuti risultano maggiori di quelli liquidati precedentemente. viene emessa la bolletta di riscossione suppletiva, se risultano minori ed il contribuente non ha ancora pagati i diritti nella maggiore misura, col permesso del direttore della Circoscrizione doganale e previ i riscontri che esso riterrà opportuni, viene limitata la riscossione alla somma effettivamente dovuta, detraendo dal totale dei diritti risultanti dal registro delle riscossioni la somma in più contabilizzata; se i diritti già furono pagati secondo la precedente liquidazione, il contribuente ottiene il rimborso del più pagato a termini dell'articolo 16 della legge, ed all'uopo la dogana, senza che le venga presentata speciale domanda, compie le formalità prescritte dall'articolo 95, ma, se non siano state ancora chiuse le contabilità del mese cui la bolletta si riferisce, può essere dal capo della Circoscrizione doganale autorizzata la restituzione della somma in più riscossa, ritirando quietanza del contribuente sulla matrice della corrispondente bolletta ed eseguendo analoga annotazione sulla bolletta figlia e la detrazione della somma rimborsata dal totale del registro di riscossione.

Art. 77, primo comma: (Soppresso).

Art. 78, primo comma:

Le merci fino a L. 2000 di valore di stima per ogni lotto e quelle rimaste invendute al pubblico incanto, senza limite di valore, possono vendersi a trattative private col permesso del direttore della Circoscrizione doganale; possono essere vendute a trattative private anche le merci di valore superiore a L. 2000, ma con autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 112, primo comma:

Sono soppresse le parole «e sul lago di Garda».

Art. 114, comma ultimo:

Sono soppresse le parole «e su quello di Garda».

Art. 115, primo comma:

Sono soppresse le parole «e sul lago di Garda».

Art. 148:

Ai conduttori di barche o di rimorchiatori di portata non maggiore di 20 tonnellate, muniti di licenza dell'autorità marittima, ai sensi degli articoli 187 e 190 del Codice per la Marina mercantile, che non trasportano merci o trasportano soltanto merci nazionali per cabotaggio non soggette al vincolo della bolletta di cauzione, può essere consentito che la licenza dell'autorità marittima,previa vidimazione della dogana, abbia, per tutta la sua durata, la validità di lasciapassare per manifesto. All'atto della vidimazione della dogana sarà riscosso, con applicazione di marca sulla licenza, il diritto di bollo stabilito per i lasciapassare per manifesto.

Questa agevolezza non si consente a persone che abbiano commesso contrabbandi o siano imputate di contrabbando e si revoca ogni qualvolta non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente articolo.

Ad ogni approdo, come pure all'atto della partenza, la licenza vidimata, come dianzi è detto, deve essere esibita agli agenti di vigilanza, i quali la riscontrano, e, in caso di irregolarità, ne fanno denunzia alla dogana.

Art. 207, secondo comma:

Soppresse le parole «dal lago di Garda».

Art. 239, numero 1, lettere b), c) e d):

1, b) in barili di legno, 6 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 12 per cento;

c) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 6 per cento;

d) in altri recipienti, 2 per cento.

Per la benzina depositata in cisternoni è concesso il calo nella misura del 6 per cento, con facoltà al direttore della Circoscrizione doganale di giungere, con motivato decreto, fino al 10 per cento.

Art. 240:

I cali di tolleranza si liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei magazzini e segnate nei registri di deposito.

Per i periodi minori di un anno i cali si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, però in caso di giacenze inferiori ad un mese si liquida il calo come se il mese fosse compiuto.

Per ogni singola estrazione di merci da magazzini si prende nota, nei registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno dell'introduzione in deposito al giorno dell'estrazione. Nel giorno della chiusura dei conti, per esaurimento del carico o per verificazione di magazzino, si calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità non estratte che mancano a pareggiare la totalità del carico risultante dai registri.

Art. 255, secondo comma:

Soppresse le parole «e del lago di Garda».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1923.

Atti del Governo, registro 216, foglio 98. - Granata.