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REGIO DECRETO 15 novembre 1938, n. 1796

Modificazione dell'art. 220 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale. (038U1796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1938
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Testo in vigore dal:  17-12-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 128 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato coi Regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, numero 1959, e 6 novembre 1930, n. 1512;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

preposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 220 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge doganale è modificato come appresso:

«È data facoltà al Ministro per le finanze di esentare dalla prestazione della cauzione le ditte di notoria solidità esercenti depositi di proprietà privata di oli minerali, consistenti in grandi cisternoni metallici od in cisternoni di cemento armato, interrati o non, a condizione che le ditte stesse si impegnino a rispondere di fronte alla dogana di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio di detti depositi».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 103. - Mancini