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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 736

Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (043U0736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18, comma, 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
Visti gli ordinamenti della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari; del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, approvati rispettivamente con R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41; con la legge 6 luglio 1939, n. 1035; con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, e con la legge 25 luglio 1941, n. 934;
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, che siano corrisposte dagli Istituti medesimi, è concesso un assegno supplementare temporaneo nella misura di L. 100 mensili lorde per le pensioni dirette e di L. 80 mensili lorde per le pensioni di riversibilità.

Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente che siano ripartite tra gli Istituti di previdenza e lo Stato, i quali, secondo le disposizioni concernenti l'assegno supplementare temporaneo a favore dei pensionati statali, abbiano diritto, a carico dello Stato, a quote di tale assegno minori di L. 1200 annue lorde per le pensioni dirette e di L. 960 annue lorde per le pensioni di riversibilità, la differenza dell'assegno medesimo fino alla concorrenza rispettivamente di tali importi viene conferita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.