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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 736

Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti. (043U0736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-9-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18, comma, 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto   il   testo    unico    delle    disposizioni    legislative
sull'ordinamento della Cassa di  previdenza  per  le  pensioni  degli
ufficiali giudiziari approvato con R.  decreto  12  luglio  1934,  n.
2312; 
 
  Visti gli ordinamenti della Cassa di  previdenza  per  le  pensioni
agli impiegati degli Enti locali; della Cassa di  previdenza  per  le
pensioni  ai  sanitari;  del  Monte  pensioni  per   gli   insegnanti
elementari e della Cassa di previdenza per le pensioni  ai  salariati
degli Enti locali, approvati rispettivamente con R.  decreto-legge  3
marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41; con
la legge 6 luglio 1939, n. 1035; con la legge  6  febbraio  1941,  n.
176, e con la legge 25 luglio 1941, n. 934; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o
parziale  degli  Istituti  di  previdenza  amministrati  dalla  Cassa
depositi e prestiti, che siano corrisposte dagli  Istituti  medesimi,
e' concesso un assegno supplementare temporaneo nella  misura  di  L.
100 mensili lorde per le pensioni dirette e di L.  80  mensili  lorde
per le pensioni di riversibilita'. 
 
  Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente che  siano
ripartite tra gli Istituti di previdenza e lo Stato, i quali, secondo
le disposizioni  concernenti  l'assegno  supplementare  temporaneo  a
favore dei pensionati statali, abbiano diritto, a carico dello Stato,
a quote di tale assegno minori di L. 1200 annue lorde per le pensioni
dirette e di L. 960 annue lorde per le pensioni di riversibilita', la
differenza    dell'assegno    medesimo    fino    alla    concorrenza
rispettivamente di  tali  importi  viene  conferita  dalla  Direzione
generale  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli  Istituti  di
previdenza.