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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (039U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2005)
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Testo in vigore dal:  1-1-1938

Art. 1



La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari è un Corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.

Essa provvede alle pensioni ed alle indennità:

a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;

c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.