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LEGGE 25 luglio 1941, n. 934

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. (041U0934)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1976)
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Testo in vigore dal:  27-9-1941

Art. 1



La Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali ha personalità giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonché degli altri Enti ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.