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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3212

Proroga del termine di cui all'art. 36 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per l'esecuzione dei lavori di riparazione di case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915. (023U3212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-1924 al: 9-2-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato, per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È prorogato al 31 dicembre 1924 il termine di cui all'articolo 36 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la esecuzione dei lavori di riparazione di case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi.