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REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1921, n. 1705

Che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti. (021U1705)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1932)
Testo in vigore dal:  23-2-1924
aggiornamenti all'articolo

Art. 36



È elevato a L. 5000 il sussidio da concedersi per la riparazione delle case di proprietà di parsone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 consentito dall'art. 1° del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato D), già elevato a L. 3000 con l'art. 4 del D. L. 31 maggio 1917, n. 1028, sia per lavori in corso che per quelli ancora da seguire.

Il termine per la esecuzione dei lavori già prorogato a tre mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, è prorogato al 31 dicembre 1923.
((7))


Eguale beneficio è concesso a favore di proprietari poveri danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio 16 agosto e 16 novembre 1916 e 12 maggio 1917.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 16 dicembre 1923, n. 3212 convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato al 31 dicembre 1924 il termine di cui all'articolo 36 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la esecuzione dei lavori di riparazione di case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi".