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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3212

Proroga del termine di cui all'art. 36 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per l'esecuzione dei lavori di riparazione di case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915. (023U3212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-2-1924
al: 9-2-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella  legge
1° aprile 1915, n. 476, all. D; 
 
  Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  Segretario  di  Stato,  per  i
lavori  pubblici  di  concerto  col  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim  per
gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le  finanze,
per la giustizia e gli affari di culto e per l'istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' prorogato al 31 dicembre 1924 il termine di cui all'articolo  36
del R. decreto 16 novembre 1921,  n.  1705,  per  la  esecuzione  dei
lavori di  riparazione  di  case  di  proprieta'  di  persone  povere
danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi.